Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 31/03/2006 n. 165

5. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Art. 66 - Mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento sono numerati in ordine progressivo e contengono i seguenti elementi

a) esercizio finanziario

b) voce di bilancio al quale è imputata la spesa nonchè l'obiettivo programmatico e il riferimento, anche temporale relativo all'obbligazione giuridica

c) somma netta da pagare, indicata in cifre e in lettere, con l'indicazione del lordo e delle ritenute operate

d) cognome, nome o denominazione, codice fiscale o partita IVA del creditore ed eventualmente delle persone legalmente autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza

e) modalità di estinzione

f) oggetto della spesa

g) data di emissione.

2. Il cassiere o tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. L'Ente emette comunque il relativo mandato ai fii della regolarizzazione entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in corso.

3. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

4. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere o cassiere all'ente per il pagamento in conto residui.

5. Le uscite impegnate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passività della situazione patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

6. L'Ente può provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367 e successive modificazioni.

Art. 67 - Controlli sui mandati di pagamento

1. Il funzionario delegato, prima di apporre la propria firma sul mandato di pagamento, accerta la giusta imputazione agli obiettivi programmatici, alle categorie ed ai capitoli del bilancio di previsione, nonchè la completezza e la regolarità della documentazione. A tal fine ogni mandato di pagamento è corredato

a) dalla copia dell'atto comprovante l'obbligazione giuridica o dall'annotazione degli estremi dell'atto stesso

b) da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi e da ogni altro documento che giustifichi la spesa, ivi compresa se prevista la dichiarazione di congruità, attestati dall'ordinatore

c) dai verbali di collaudo, ove richiesti, ovvero da dichiarazioni di regolarità e di conformità all'ordine rilasciata dall'ordinatore

d) sia per i materiali inventariabili sia per i materiali non inventariabili, da un documento formale di consegna e dall'attestazione del dipendente che ha materialmente ricevuto la merce

e) dalla copia degli atti di impegno di spesa

f) dalla fattura o da altro titolo di spesa completo delle dichiarazioni di liquidazione.

2. Nel caso di pagamenti parziali, relativi ad un unico atto, la documentazione è inserita nel mandato relativo al primo pagamento; in quelli successivi dovrà essere riportata l'annotazione degli estremi degli atti formali dell'obbligazione giuridica. Ai mandati relativi alle competenze del personale è allegata copia dei fogli collettivi o individuali di cui all'articolo 65, comma 2.

3. Il funzionario delegato annulla i titoli di spesa che siano errati o incompleti.

4. I mandati di pagamento estinti e la relativa documentazione sono conservati agli atti per almeno dieci anni, con decorrenza dalla data di emissione dei mandati stessi.

Art. 68 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento si estinguono con quietanza ritirata a cura dell'Istituto tesoriere oppure, su richiesta scritta del creditore, nei modi seguenti

a) con accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore o mediante assegno postale, nonchè mediante vaglia postale, con spese a carico del richiedente: in tal caso è allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale

b) con accreditamento su conto corrente bancario a favore del creditore: in tal caso è allegato al titolo l'eseguito dell'Istituto bancario

c) con commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore

d) con delega al cassiere dell'Amministrazione Centrale dell'Ente, che ritira regolare quietanza dal creditore da allegare al titolo.

2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, risultano dal mandato di pagamento con annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del cassiere.

Art. 69 - Carte di credito

1. L'ENEA, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, può avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del Tesoro 9 dicembre 1996 n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, del 15 febbraio 1997 n. 38.

Art. 70 - Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato ad un Istituto di credito di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, in base ad apposita convenzione stipulata dal Direttore generale.

2. Il servizio è aggiudicato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e successive modificazioni, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. La convenzione di cui al comma 1 contempla, nel rispetto del codice civile, anche le modalità per l'espletamento del servizio di cassa delle unità di servizio decentrate dell'Ente, nonchè delle attività dell'Ente svolte all'estero.

4. Il tesoriere o cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

5. L'Ente può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi.

6. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa sono definite in coerenza con la legge 29 ottobre 1984 n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni e relativi decreti attuativi, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

Art. 71 - Servizio di cassa interno

1. L'Ente può dotarsi di un servizio di cassa interno secondo le disposizioni emanate dal Direttore generale. Sezione III Gestione patrimoniale

Art. 72 - Patrimonio e classificazione dei beni dell'Ente

1. Il patrimonio dell'Ente è unico ed è costituito di beni mobili ed immobili, compresi gli impianti di ricerca, nonchè da beni immateriali distinti secondo le norme, per quanto applicabili, del codice civile.

Art. 73 - Valore patrimoniale dei beni

1. I criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi, nonchè le aliquote di ammortamento dei beni, sono uniformati rispettivamente all'articolo 54 e all'allegato 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97. Per i beni di modesto valore si provvede con decisione del Direttore generale.

Art. 74 - Gestione patrimoniale dei beni

1. La gestione patrimoniale dei beni è attuata mediante la redazione di apposite scritture patrimoniali che individuano nell'inventario, redatto secondo le indicazioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002 n. 254, la natura del bene ed il suo valore patrimoniale nel tempo.

Art. 75 - Gestione dei beni

1. La gestione dei beni patrimoiali è affidata ai soggetti consegnatari individuati in conformità all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002 n. 254.

2. Le procedure della gestione ed il sistema di rilevazione contabile si uniformano al suddetto decreto e si integrano nel sistema informativo gestionale dell'Ente.

3. I titoli per partecipazione in società, i titoli di credito o altri valori mobiliari sono tenuti in custodia dall'Istituto tesoriere, secondo quanto disposto dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720.

Art. 76 - Radiazione dei beni patrimoniali

1. Il Consiglio di amministrazione dispone la radiazione dal patrimonio del corrispettivo valore per i beni immobili a seguito di alienazione o demolizione in sede di formulazione del bilancio di previsione, delle relative note di variazione o in sede di conto consuntivo.

2. I beni mobili possono essere radiati dal patrimonio dell'Ente allo scadere dell'ultimo anno di ammortamento. Fino alla loro eventuale alienazione, la loro radiazione comporta una specifica annotazione a margine.

3. I beni mobili sono alienati a seguito di richiesta dei consegnatari, che ne motivano l'obsolescenza tecnica, lo stato di fuori reso in quanto beni irreparabili o non convenientemente riparabili. Tali beni potranno essere alienati a titolo gratuito in favore delle istituzioni pubbliche che ne mostrano interesse; o con vendita a trattativa privata da espletarsi con almeno tre concorrenti da aggiudicare al prezzo più alto; smaltiti quali rifiuti con le procedure di legge vigenti in materia.

4. Il Direttore generale provvede, con proprio atto, a definire le modalità circa la radiazione e l'alienazione dei beni mobili.

Art. 77 - Cessione in conto prezzo

1. In occasione dell'acquisto di beni e di servizi si può dar luogo a cessione in conto prezzo di beni patrimoniali mobili con l'osservanza delle procedure stabilite ai fii delle valutazioni di congruità per le radiazioni patrimoniali nel rispetto delle norme fiscali in materia. Sezione IV Risultati della gestione

Art. 78 - Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone di

a) il conto del bilancio

b) lo stato patrimoniale

c) il conto economico

d) la nota integrativa.

2. Al conto del bilancio sono inoltre allegati

a) la situazione amministrativa

b) la relazione sulla gestione

c) la relazione del Collegio dei revisori.

3. Lo schema del conto consuntivo è predisposto dal Direttore generale ed è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione il conto consuntivo è trasmesso al Ministro delle attività produttive per la relativa approvazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257.

Art. 79 - Il conto del bilancio

1. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario di cui all'articolo 54, comma 2, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite secondo l'articolazione prevista al comma 2.

2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in U.P.B., come il preventivo finanziario decisionale; analogamente, il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli, come il preventivo finanziario gestionale.

3. Il rendiconto finanziario, di cui al comma 2, comprende, altresì, una tabella

articolata secondo le diverse funzioni-obiettivo, costruite in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 ed al piano annuale.

Art. 80 - Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti

1. Per il riaccertamento dei residui e per l'inesigibilità dei crediti si applicano le procedure previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

Art. 81 - Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale è redatto in conformità all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

2. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali sono conformi a quanto previsto agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

Art. 82 - Conto economico

1. Il conto economico è redatto in conformità alle disposizioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

Art. 83 - Nota integrativa

1. La nota integrativa è redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

 

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